Art. 39.

      1. L'articolo 116 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 116. (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
      2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

          a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 1 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

          b) disponibilità di locali e di attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta;

          c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

      3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e

 

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c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
      5. Gli enti e le associazioni iscritti a un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna all'albo territorialmente competente; dette sedi devono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
      6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 117, per:

          a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 94;

          b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

          c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

          d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 105, comma 7.

      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
      8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del medesimo articolo 100. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri prederminati dalle rispettive assemblee.

 

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      9. Nel caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano ad istituire gli albi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all'articolo 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefìci previsti dal presente testo unico sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al medesimo comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione».